Regolamento

R E G O L A M E N T O

per il funzionamento della Pro Loco di San Martino Valle Caudina

Art. 1

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio Direttivo e diramata con invito così come stabilito sullo statuto sociale con le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. Nell’ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l’Assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell’ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti con il versamento della quota.

Art. 3

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento. Nell’assemblea è consentita una sola delega, che viene accettata dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante. Le deleghe vanno presentate prima dell’Assemblea al Presidente del seggio elettorale.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere lo stesso numero di preferenze dei componenti da eleggere. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno otto giorni prima della votazione fissata dall’Assemblea e consegnarla all’Ufficio Informazioni della Pro Loco. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere.  Si possono candidare i soci in regola con la quota dell’anno in corso e dell’anno precedente. L’elenco dei candidati, nelle schede di votazione, verrà stilato in ordine di data di presentazione della richiesta di candidatura. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più giovane di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire altre cariche in altre associazioni con gli stessi intenti, operanti unicamente sul territorio comunale al fine di non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco (art 5 Statuto).

Art. 5

La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto. Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l’Assemblea dei soci per il ripristino totale dell’organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni. In assenza di ciò, la Pro Loco viene commissariata dall’UNPLI regionale.

Art. 6

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all’evento maturato. La surroga avviene sulla base dell’elenco dei primi non eletti.

Art. 7

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l’accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio. La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all’istanza di iscrizione. E’ obbligatorio comunicare solo la mancata accettazione del conferimento della tessera del socio.

Il socio o aspirante socio dichiara all’atto dell’iscrizione o del rinnovo di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all’associazione.

Art. 8

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.

Nel caso di contrasti interni di grave entità, qualora siano di difficile risoluzione, andrà chiamato il Collegio dei Probiviri provinciale o regionale

Art. 9

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell’Associazione in ogni loro pagina.

Art. 10

L’atto costitutivo con l’annesso regolamento va depositato presso l’UNPLI regionale.

Art. 11

La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi, di cui deve essere data comunicazione al Presidente Regionale dell’UNPLI, comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e il commissariamento della Pro Loco da parte dell’UNPLI regionale.