Articolo 1 - denominazione e sede
E’ costituita con atto pubblico l’Associazione Turistica Pro Loco di San Martino Valle Caudina con sede legale in Via Iardino n. 9, di seguito anche denominata Pro Loco.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.
Articolo 2 - finalità
La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di San Martino Valle Caudina.
Articolo 3 - compiti ed obiettivi
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di San Martino Valle Caudina. anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di San Martino Valle Caudina.;
d) sviluppa attività di carattere sociale;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell’ambito del Comune di San Martino Valle Caudina..
Articolo 4 - attività dei soci
L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
Articolo 5 - diritti e doveri
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della sede sociale;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini, entro l’anno solare, la quota sociale;
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.
Articolo 6 - organi
Sono organi della Pro Loco:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Presidente onorario.
Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 7 - l'assemblea dei soci
L’Assemblea:
a) rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.
L’assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’assemblea straordinaria:
L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Articolo 8 - il consiglio direttivo
Articolo 9 - il presidente
Articolo 10 - il segretario ed il tesoriere
Il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
Articolo 11 - il collegio dei revisori dei conti
Articolo 12 - il presidente onorario
Il Presidente onorario:
a) può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.